Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. I versamenti sospesi e non effettuati in ragione dell'emergenza sanitaria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate a decorrere dal 1o gennaio 2021. Non si da luogo al recupero delle somme già versate.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8.