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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.18. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.18.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 10 per cento per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio e di giugno 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
   b) al comma 2, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;
   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, di quelli in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2020, sono prorogati al 16 gennaio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;
   d) al comma 3, sostituire le parole da: e nel mese di aprile fino a e di maggio 2020, con le seguenti: nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, di maggio 2020 e di giugno,;
   e) al comma 4, sostituire le parole: e di maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;
   f) al comma 6, sostituire le parole: e maggio 2020 con le seguenti: di maggio e di giugno 2020;
   g) al comma 7, sostituire le parole da: entro il 30 giugno 2020 fino a di giugno 2020 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio 2021.

ident. 18.12.