Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1o aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.