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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.131. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.131.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «ad uso abitativo» sono soppresse. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020» sono soppresse. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.