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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.125. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.125.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)
  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
  2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
  3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta».
  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.