Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: «professionistiche e dilettantistiche», aggiungere le seguenti: «e per gli enti di pubblico spettacolo».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo).
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.