Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi)
1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 novembre 2020 i versamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».