Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente: «Articolo 56-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare) – 1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'articolo 4 decreto-legge n. 50 del 2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi sino al 30 novembre 2020 i versamenti relativi all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».