Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente: «Articolo 56-bis. – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare) – 1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono sospesi sino al 30 novembre 2020 i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020».