Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. – (Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni). – 1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020».