Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)
1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:
«773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».