Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Agevolazioni contributive a beneficio delle imprese agricole)
1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.