Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:
Art. 18-bis.
(imposta di soggiorno)
1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.