Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)
1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nei settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.