Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera:
p-bis) soggetti che allestiscono le strutture espositive nell'ambito di eventi, fieristici o manifestazioni, quali titolari del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive, nonché delle scenografie, comprese le tecnologie.