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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0268. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0268.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.