Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 600,» sono aggiunte le seguenti parole: «e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché relativi alle imposte dirette e indirette,»;
2) alla lettera c), le parole: «nel mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020»;
3) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) i termini relativi alle entrate di competenza degli enti locali, in scadenza dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2020;
b) al comma 4:
1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;
3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.