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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0243. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0243.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di tributi locali)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:
   a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2;
   b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2;
   c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie Intera.

  2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.