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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0231. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0231.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito; con modificazioni, dalla legge I 9 dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.