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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.023. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.023.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

  1. Con riferimento ai tributi sospesi ai sensi dei precedenti articoli 61,62 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data del termine finale di sospensione, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nei mese di marzo o nel mese di aprile, pari o superiore al 25 per cento, rispetto ai corrispondenti periodi del periodo d'imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 30 per cento. Sulle somme sospese ai sensi del presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.
  2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di Irregolarità emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.
  3. La Procedura speciale si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e IVA i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche IVA, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2019.

ident. 18.074.