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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0222. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0222.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a controllo formale o automatico)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dagli importi degli avvisi di accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 68, dovuti prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione. Per il medesimo periodo sono altresì sospese le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto dovuto.
  2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.