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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0208. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0208.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per enti accertamento e riscossione tributi degli enti locali)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per l'anno 2020 ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è riconosciuto un credito d'imposta fino al 60 per cento dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, nel limite massimo di 100.000 euro per beneficiario, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data. Il credito d'imposta è ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
   5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.
   5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 5-bis ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».