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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0199. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0199.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dal pagamento di TOSAP e COSAP)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad esclusione dell'occupante di fatto, anche abusivo, sono esentati dal pagamento dei tributi o dei canoni dovuti ai Comuni o alle Province per le occupazioni di natura permanente di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei passi carrabili disciplinati dal medesimo articolo. I medesimi soggetti di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono altresì esentati dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad esclusione dell'occupante di fatto, anche abusivo, sono esentati dal pagamento dei tributi o dei canoni dovuti ai comuni o alle province per le occupazioni di natura temporanea di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 6.
  3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è disposta anche in deroga ai disposti di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.