Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Riduzione tassazione per esercenti imprese, arti e professioni)
1. Per l'anno 2020, le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute dai soggetti esercenti imprese, arti e professioni sono dovute nella misura del cinquanta per cento.