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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0178. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0178.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Criteri di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020)

  1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio non superiore a sei, il relativo esito non sarà utilizzato da parte dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, ai sensi del comma 14, dello stesso articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, nel definire per le imprese e gli esercenti arti e professioni le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
  2. Per le imprese o gli esercenti arte o professione che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio superiore a sei, gli indicatori sono ordinariamente applicabili, compresa la spettanza degli eventuali benefici premiali di cui al comma 11 del predetto articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96.