Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «sono prorogati al 20 marzo 2020» con le seguenti: «sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.