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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0171. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0171.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».

  2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.