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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0163. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0163.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)

  1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinata. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.