Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:
Art. 18-bis.
(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori delia Comunità europea)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 38-quater, del decreto dei Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole: «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea» sono premesse le seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2020»;
b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.