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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0157. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0157.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.
  4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.