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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0154. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0154.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.
  2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.