Dopo l'articolo 18,aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Criteri di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020)
1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio non superiore a sei, il relativo esito non sarà utilizzato da parte dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, ai sensi del comma 14, dello stesso articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, nel definire per le imprese e gli esercenti arti e professioni le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
2. Per le imprese o gli esercenti arte o professione che, nel periodo d'imposta 2020, nell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017 n. 96, ottengono un punteggio superiore a sei, gli indicatori sono ordinariamente applicabili, compresa la spettanza degli eventuali benefici premiali di cui al comma 11 del predetto articolo 9-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96.