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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0128. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0128.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il comma 1 con il seguente:
  « 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
  6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale e professionale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, nonché di concessione per utilizzo di spazi all'interno dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, si presume, l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.
   6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme.
   6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del locatore nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cassazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota de 10 per cento».