Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Estensione disapplicazione tassa ancoraggio)
1. All'articolo 92, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «13,6 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «86,2 milioni di euro per l'anno 2020».