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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0120. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0120.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione degli oneri generali di sistema)

  1. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono esenzioni del pagamento degli oneri generali di sistema delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia fino al 31 dicembre 2021, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo e dando precedenza all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al secondo comma.
  2. È istituito e disciplinato nelle sue modalità di ripartizione con gli oneri derivanti dal primo comma, con decreto del Ministero dello sviluppo economico in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo denominato: «Fondo straordinario per la sospensione delle utenze», volto a fornire una copertura agli eventuali oneri sopravvenuti in seguito all'attuazione del primo comma. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.