Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.