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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0117. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0117.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:
   a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
   c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successi ve modifiche ed integrazioni.

  2 I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
  3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
  4. Agli oneri di cui al presente pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 331 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.