Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione pagamento imposta sul valore aggiunto per patenti B)
1. Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i termini relativi ai pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli della categoria B.