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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.5. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
15.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e in società di rilevante interesse nazionale)»;
   b) al comma 1 le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni e in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, nonché alle imprese operanti nell'ambito della realizzazione o della gestione delle opere infrastrutturali, anche con riferimento al possesso di know how ritenuto strategico.»;
   c) al comma 7, dopo la lettera b-bis) aggiungere le seguenti: « b-ter) con riferimento alle imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, fatturato livelli occupazionali, know how, l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria e organizzativa dell'acquirente, che deve essere idoneo a garantire, nel rispetto dei limiti posti dalle normative comunitarie, i livelli occupazionali, il gettito fiscale nonché ricadute non negative per il sistema economico-produttivo del Paese;».

  1-ter. All'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 il secondo e terzo periodo del comma 8-bis richiamato sono sostituiti dal seguente: «Ai fini della qualificazione di società o impresa di interesse nazionale, oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56».
  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «al comma 2-bis le parole: “per società ad elevato valore corrente di mercato e” sono sostituite dalle seguenti: “per società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, con particolare riferimento alle imprese ritenute rilevanti nel settore del Made in Italy manifatturiero, agroalimentare e della moda, nonché alle imprese operanti nell'ambito della realizzazione o della gestione delle opere infrastrutturali, anche con riferimento al possesso di know how ritenuto strategico o”».