Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi alle attività e ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, federazioni sportive e dagli altri enti sportivi riconosciuti e dai gestori degli impianti sportivi.».