Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici.».