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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.070. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.070.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per il rilancio del turismo)

  1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica a seguito dei danni subiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare quelle imprese ed operatori che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa dell'emergenza da coronavirus, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato: «Fondo per il rilancio del turismo», volto a garantire ai soggetti di cui al presente comma misure indennitarie straordinarie. Il Fondo ha ma dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al comma 1, nonché le modalità ed i limiti di ripartizione ed assegnazione delle risorse agli operatori, anche mediante assegnazioni a fondo perduto, di cui al precedente comma, sono istituiti e disciplinati con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La disciplina di dettaglio di cui al presente comma deve basarsi sulla ragionevole necessità di risorse per l'intero comparto a seguito degli ingenti danni economici causati dalla crisi da COVID-19, considerando non solo il turismo afferente alla stagione estiva, ma anche il turismo montano.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.