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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.059. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.059.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere:
  «185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1o giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.».