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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.058. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.058.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Indennizzo per le imprese e gli esercenti arti e professioni dei settori particolarmente colpiti)

  1. Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni data di entrata in vigore della disposizione.