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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.03. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti alle aziende vitivinicole ed olivicole)

  1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese del settore vitivinicolo ed olivicolo particolarmente danneggiate dalle misure adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
  2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, a valere sui finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.
  3. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti al settore vitivinicolo ed olivicolo».
  4. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono stabilite entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali non avente natura regolamentare; il Ministero fissa le modalità di accesso nell'ottica della massima semplificazione e, in ragione dell'emergenza in corso, senza la previsione di analisi sulla situazione contabile dell'impresa richiedente.