Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
1. L'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 95.
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non è dovuto il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».