Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Sospensione dell'introduzione dell'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate»)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti l'introduzione della nuova imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate «bevande edulcorate», è sospesa per un anno a decorrere dal termine dell'emergenza sanitaria come individuato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 240 milioni di euro per il 2020, 20 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.