Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di revocatoria fallimentare)
Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti stipulati secondo termini e condizioni di mercato, previa attestazione di un revisore legale, funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa durante l'emergenza legata al COVID-19.