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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.91. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.91.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera g), sostituire le parole: alla data del 31 gennaio 2020, con le seguenti: alla data del 31 gennaio 2018 e le parole: alla data del 31 dicembre 2019, con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2018;
    2) alla lettera m), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente e gratuitamente e senza valutazione. Il soggetto finanziatore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, è obbligato ad erogare il finanziamento, senza attendere alcuna conferma da parte del gestore del Fondo medesimo;
    3) alla lettera n), al primo periodo, sopprimere le parole: di cui alla lettera c);
   b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: è innalzato a euro 500 milioni aggiungere le seguenti: e il periodo di pre-ammortamento esteso a 24 mesi;
   c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di assicurare un tempestivo accesso ai finanziamenti, il soggetto finanziatore è esonerato da verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive previste nel presente articolo o nelle disposizioni attuative del Fondo Centrale di Garanzia. Delle false dichiarazioni e dei loro effetti, anche nei confronti di terzi, risponde esclusivamente il dichiarante.