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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.59.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/05/2020  [ apri ]
13.59.

  All'articolo 13, comma 1, lettera e):
   a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;
   b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);.

ident. 13.69.